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Sez. L, Sentenza n. 4645 del 16/07/1980 (Rv. 408462 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA SPETTANTE AI DIPENDENTI CON DIRITTO ALLA PENSIONE - COMPUTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408462-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA SPETTANTE AI DIPENDENTI CON DIRITTO ALLA PENSIONE - COMPUTO - CRITERI.*

L'indennita di buonuscita spettante ai dipendenti delle aziende ferrotramviarie che abbiano maturato il diritto alla pensione, in forza dell'art 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948 va computata sulla base dell'ultima retribuzione percepita, comprensiva di ogni emolumento corrisposto continuativamente ed in misura fissa, con inclusione delle mensilita aggiuntive e con esclusione delle somme versate per prestazioni specifiche od occasionali. (Conf 560/78, mass n 389869; (Conf 4827/77, mass n 388433; (Conf 4532/77, mass n 388134; (Conf 3280/77, mass n 386814; (Conf 3199/77, mass n 386716; (Conf 320/76, mass n 378999).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)