Sez. 1, Sentenza n. 6196 del 21/11/1981 (Rv. 416977 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - PER QUESTIONI DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA - OMISSIONE - CONSEGUENZE - DECISIONE NEL MERITO DA PARTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO PER CASSAZIONE - RINVIO DA PARTE DELLA CORTE ALLA MEDESIMA COMMISSIONE CENTRALE - NECESSITÀ - FUNZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - PER QUESTIONI DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA - OMISSIONE - CONSEGUENZE - DECISIONE NEL MERITO DA PARTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE - RICORSO PER CASSAZIONE - RINVIO DA PARTE DELLA CORTE ALLA MEDESIMA COMMISSIONE CENTRALE - NECESSITÀ - FUNZIONE.*
Ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (nuova disciplina del contenzioso tributario) restano escluse dalla Competenza della commissione tributaria centrale le questioni di estimazione semplice, come l'indagine sulla natura agricola o edificatoria di un terreno (per l'individuazione dei criteri di valutazione applicabile ai fini dell'imposta di registro) fondata non sulla soluzione di problemi attinenti a vincoli o destinazioni urbanistiche, ma unicamente sulle caratteristiche oggettive del terreno stesso e della zona circostante. Pertanto, qualora sia stato dedotto innanzi a tale commissione centrale un vizio di motivazione della decisione di secondo grado contenente solo statuizioni di valutazione estimativa, la commissione, ove ravvisi l'esistenza del denunciato vizio di motivazione, non può pronunciare nel merito, ma deve annullare la decisione e rinviare la controversia alla commissione di secondo grado, ex art. 29 del citato d.P.R., con la conseguenza che se la commissione centrale ha deciso nel merito e la relativa decisione sia stata denunciata con ricorso per Cassazione, la relativa decisione va cassata con rinvio alla stessa commissione centrale affinché dichiari l'inammissibilità del ricorso o, se con questo sono stati denunciati vizi di motivazione, giudichi sulla pronunzia della commissione tributaria di secondo grado applicando il richiamato art. 29. (V 137/81, mass n 410536, sulla prima parte; (V 1307/80, mass n 404820, sulla seconda parte; (V 1835/79, mass n 398216).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 30, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)