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Sez. 1, Sentenza n. 1307 del 25/02/1980 (Rv. 404820 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI DI FATTO RELATIVE ALLA VALUTAZIONE ESTIMATIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404820-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI DI FATTO RELATIVE ALLA VALUTAZIONE ESTIMATIVA - ESCLUSIONE.*

Ai sensi degli artt 26 e 40 del DPR 26 ottobre 1972 n 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario, la pronuncia della commissione di secondo grado e sindacabile, sia in Sede di ricorso alla commissione centrale che in Sede d'impugnazione davanti alla Corte d'appello, per ogni violazione di legge, ivi compreso il vizio di motivazione, od errata risoluzione di questioni di fatto, con la sola esclusione delle questioni di fatto che attengano alla valutazione estimativa. (V 1835/79, mass n 398216; (V 5086/77, mass n 388695 e 388696).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)