Sez. 1, Sentenza n. 10873 del 17/12/1994 (Rv. 489291 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Trasferimento della proprietà - Accettazione della domanda di riscatto e comunicazione del prezzo da parte dell'Ente - Insufficienza - Stipulazione di valido contratto - Necessità.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
Alla stregua della disciplina dettata dall'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513, come interpretato ed integrato dall'art.52 della legge 5 agosto 1978 n.457, ove siano intervenute la domanda di riscatto dell'interessato, l'accettazione della domanda e la comunicazione del prezzo di cessione all'assegnatario, non si verifica la costituzione "ope legis" del vincolo contrattuale con conseguente trapasso della proprietà, dovendosi interpretare l'espressione contenuta nel predetto art. 52 - "si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita" - nel senso che dal completamento della procedura innanzi indicata deriva solo il definitivo ed incontestabile riconoscimento del diritto dell'assegnatario di conseguire, mediante la stipulazione di un valido contratto privatistico di trasferimento, la cessione in proprietà dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)