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Sez. 1, Sentenza n. 9718 del 18/06/2003 (Rv. 564389 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Disciplina fissata dall'art. 52 della legge n. 457/78 - Portata - Accettazione della domanda di riscatto - Atto formale - Necessità - Dichiarazione scritta di avvenuta ricezione della domanda - Idoneità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564389-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

La previsione normativa di cui al primo comma dell'art. 52 della legge n. 457/78, laddove - ad integrazione del secondo comma dell'art. 27 della legge 8/8/77 n. 513 (abrogativo delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 2 del 1959 ed introduttivo di una disciplina transitoria in relazione alle ipotesi in cui, alla data di efficacia dell'abrogazione non fosse stata ancora stipulata la cessione dell'alloggio) - ha avuto a prevedere che, ai fini di questa disciplina, si considerasse stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario avesse accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo "prezzo", non solo non ha avuto ad eliminare la necessità - pur in una tale serie di ipotesi - della finale stipulazione di un formale atto di compravendita dell'alloggio, ma ha sempre postulato che, nell'ambito dell'integrale e compiuto esaurimento del procedimento amministrativo, sia intervenuto, in relazione alla domanda di riscatto originariamente presentata dall'assegnatario ai sensi dell'abrogato d.P.R. n. 2 del 1959, un atto di formale accettazione della domanda medesima da parte della P.A.. Ad un tal fine, in coerenza con i principi generali i quali presiedono alla formazione ed alla manifestazione della volontà della P.A. (principi i quali escludono più che mai ingresso alla tematica dei c.d. " facta concludentia") , è da escludere che un tale atto di accettazione possa essere consistito - di per sè - , quand'anche nella prospettiva avuta di mira dell'art. 52 della legge n. 457/78, in una mera dichiarazione di avvenuta ricezione della domanda di riscatto, quand'anche contenente la indicazione del prezzo.

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)