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Sez. 1, Sentenza n. 22471 del 29/11/2004 (Rv. 578249 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Trasferimento della proprietà all'assegnatario - Accettazione da parte dell'ente della domanda di assegnazione - Sufficienza - Esclusione - Stipula del contratto di compravendita - Necessità - Conseguenze - Decesso dell'assegnatario prima della stipula del contratto - Trasmissione "jure successionis" del diritto all'acquisito dell'immobile - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578249-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

In tema di trasferimento in proprietà di alloggi costruiti in attuazione delle norme sull'edilizia residenziale pubblica, l'accettazione della relativa domanda da parte dell'ente assegnante non determina il trasferimento del diritto di proprietà sul bene in favore dell'assegnatario, ma segna soltanto il momento in cui diviene definitivo il diritto di ques'ultimo a conseguire la cessione del bene, mediante la stipula di un contratto di compravendita; infatti, l'art. 52, legge n. 457 del 1978, che, nell'introdurre un terzo comma nell'art. 27, legge n. 513 del 1977, ha stabilito che "si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione", va letto alla luce dell'art. 27, primo comma, cit., il quale, nell'abrogare la disciplina contenuta del d.P.R. n. 2 del 1959, ha previsto che debbano essere confermate le domande di trasferimento per le quali non era stato stipulato il contratto, e quindi va interpretato nel senso che questo obbligo non sussisteva nel caso fossero già intervenute l'accettazione della domanda e la comunicazione del prezzo. Inoltre il diritto derivante dalla succitata accettazione, essendo correlato a specifiche condizioni personale del titolare, non è trasmissibile "jure successionis".

Riferimenti normativi: Legge 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)