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Sez. 3 - , Ordinanza n. 15374 del 13/06/2018 (Rv. 649056 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | - Esistenza e tempestività - Determinazione - Criteri - Avviso di ricevimento - Rilevanza esclusiva - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649056-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ribadito che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, risultante appunto dall'avviso di ricevimento, restando irrilevanti sia la data di eventuale ritiro del plico, se successiva alla scadenza di tale termine, sia la data in cui l'ufficiale postale abbia annotato sul plico la compiuta giacenza).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)