Sez. L, Sentenza n. 7198 del 04/12/1986 (Rv. 449271 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione di un atto amministrativo, come quella di un atto negoziale di natura privatistica, è riservata al giudice del merito, la cui valutazione è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (V 4853/86, mass n 447552; (V 4511/85, mass n 441975; (V 1683/84, mass n 433749).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)