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Sez. 1, Sentenza n. 38706 del 05/03/2013 Ud. (dep. 19/09/2013) Rv. 256880 - 01

ARMI - IN GENERE | Parte di arma - Accessorio - Nozioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256880-01

ARMI - IN GENERE

Costituiscono "parte di arma", di cui è vietata la detenzione, quelle indispensabili al funzionamento della stessa ovvero quelle che contribuiscono a renderla maggiormente pericolosa anche mediante il conferimento ad essa di una maggiore potenzialità, precisione di tiro o rapidità di esplosione; sono da considerarsi, invece, "accessorio" le parti di mera rifinitura o di ornamento, le quali non hanno alcun riflesso sul funzionamento o sulla pericolosità dell'arma stessa. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto la qualifica di "parte di arma" alla canna ed al calcio di una mitraglietta semiautomatica).

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)