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Sez. U, Sentenza n. 1682 del 22/02/1994 (Rv. 485399 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Crediti di prestatori di attività lavorativa nell'ambito dei contratti associativi agrari - Disciplina ex art. 429 cod. proc. civ. - Applicabilità - Partecipazione del coltivatore al rischio dell'impresa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485399-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in tema di riconoscimento, con la sentenza di condanna al pagamento di crediti di lavoro, del maggior danno da svalutazione monetaria subito dal lavoratore, trova applicazione con riguardo a tutti i rapporti contemplati dall'art. 409 dello stesso codice e si applica, pertanto, anche ai crediti di coloro che abbiano prestato energie lavorative (in termini di attività manuale o di collaborazione direttiva) nell'ambito di contratti associativi agrari (come, nella specie, quello di colonia parziaria), atteso, in particolare, che il contratto associativo agrario dà luogo ad un'impresa connotata da comunione di scopo ma da bilateralità di parti; mentre è in contrario irrilevante che in tale contratto il coltivatore compartecipi al rischio dell'impresa, riferendosi siffatta alea all'eventualità che alla prestazione del lavoro consegna un controvalore più o meno remunerativo - a seconda della qualità e quantità della produzione nonché dell'andamento del mercato - e non già alla fase della ripartizione dei prodotti con il concedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)