Sez. L, Sentenza n. 7770 del 23/08/1996 (Rv. 499326 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Ritardata attuazione della direttiva comunitaria sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Indennizzo per i danni conseguenti - Qualificabilità come credito di lavoro - Disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ. in materia di rivalutazione ed interessi - Applicabilità - Conseguenze sulla decorrenza degli accessori - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
L'indennizzo dovuto al lavoratore ai sensi dell'art. 2, settimo comma, del d.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 a compensazione del danno da lui subito per effetto della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro ha la struttura di un credito di lavoro e (a prescindere dalla riconducibilità della fattispecie alla generale previsione dell'art. 2043 cod. civ.) funzione risarcitoria. Ne consegue l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 429 cod. proc. civ. in materia di rivalutazione ed interessi, non essendovi disposizioni derogatorie, neanche quanto alla decorrenza, diversamente che per la prestazione del Fondo di garanzia disciplinata dai primi sei commi del citato art. 2. (Nella specie, la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza di merito, impugnata solo dall'I.N.P.S., che aveva riconosciuto gli interessi e la rivalutazione con decorrenza dalla data di fallimento del datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)