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Sez. 1, Sentenza n. 2082 del 13/03/1996 (Rv. 496323 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Sospensione nel periodo feriale - Ambito di applicazione - Termine per la riassunzione del processo interrotto ex art. 305 cod. proc. civ. - Inclusione.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496323-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

La sospensione del decorso dei termini processuali, che opera di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1969 n. 742, riguarda qualsiasi termine processuale, sicché deve applicarsi anche al termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. per la riassunzione del processo interrotto a seguito della morte della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Legge 07/08/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)