Sez. 1, Sentenza n. 2082 del 13/03/1996 (Rv. 496323 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Sospensione nel periodo feriale - Ambito di applicazione - Termine per la riassunzione del processo interrotto ex art. 305 cod. proc. civ. - Inclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
La sospensione del decorso dei termini processuali, che opera di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1969 n. 742, riguarda qualsiasi termine processuale, sicché deve applicarsi anche al termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. per la riassunzione del processo interrotto a seguito della morte della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Legge 07/08/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)