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Sez. 2, Sentenza n. 3134 del 06/11/1971 (Rv. 354479 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE VOCI VIOLATE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354479-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE TARIFFE - RICORSO PER CASSAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE E DELLE VOCI VIOLATE - NECESSITA.*

In tema di liquidazione delle spese e degli onorari di procuratore e di avvocato, il ricorso in Cassazione per asserita violazione delle tariffe deve contenere, a pena di inammissibilita, la specificazione delle singole partite contestate, nonche l'indicazione delle singole voci violate della tariffa professionale. (Conf 1476'70, mass n 347316).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)