diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 272 del 13/01/1979 (Rv. 396345 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - NORME REGOLANTI CONGIUNTAMENTE LA DISTANZA TRA COSTRUZIONI SU FONDI FINITIMI E LA LORO ALTEZZA, IN RELAZIONE RECIPROCA - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONFIGURABILITA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396345-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - NORME REGOLANTI CONGIUNTAMENTE LA DISTANZA TRA COSTRUZIONI SU FONDI FINITIMI E LA LORO ALTEZZA, IN RELAZIONE RECIPROCA - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONFIGURABILITA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*

Sono sempre integrative dell'art 873 cod civ - onde la loro violazione comporta la condanna alla riduzione in pristino - tutte le norme edilizie che regolino congiuntamente la distanza tra costruzioni su fondi finitimi e la loro altezza, in relazione l'una dell'altra, in quanto il rapporto funzionale corrente fra le due grandezze e la conseguente loro reciproca influenza impediscono di istituire fra di esse una graduatoria d'importanza e, quindi, di assumere l'una a oggetto primario e l'altra a oggetto secondario della norma positiva. (Conf 3209/74, mass n 371726).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)