diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3209 del 28/10/1974 (Rv. 371726 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - NORME INTEGRATIVE - NOZIONE - ART 17, COMMA PRIMO LETTERA C DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - NORMA INTEGRATIVA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1974-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371726-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - NORME INTEGRATIVE - NOZIONE - ART 17, COMMA PRIMO LETTERA C DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - NORMA INTEGRATIVA - CONFIGURABILITA.*

Hanno carattere integrativo dell'art 873 cod civ ed attribuiscono, pertanto, il diritto soggettivo all'abbattimento delle costruzioni eseguite in difformita, tutte le norme, contenute in regolamenti comunali o in testi di legge, che regolino le distanze fra costruzioni erette su fondi finitimi, in guisa tale da fronteggiarsi almeno parzialmente, con la conseguente possibilita della formazione di intercapedini; e cio anche quando trattasi di norme che regolino congiuntamente la distanza fra dette costruzioni e la loro altezza, in relazione l'una della altra, in quanto il rapporto funzionale fra le due grandezze e la loro reciproca influenza impediscono di istituire fra di esse una graduatoria di importanza e, quindi, di assumere l'una ad oggetto primario e l'altra ad oggetto secondario della norma. Pertanto e integrativa del citato art 873 cod civ la norma di cui all'art 17, comma primo lettera C, della legge 6 agosto 1967 n 765, contenente modificazioni della legge urbanistica, secondo la quale la distanza fra edifici vicini non puo essere inferiore all'altezza di ciascuna fronte dell'edificio da costruire. (V 1559'72, mass n 358273; 2571'71, mass n 353650; (V 2093'70, mass n 348196; 558'66, mass n 321117).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)