Sez. L, Sentenza n. 882 del 12/02/1982 (Rv. 418732 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - MANCATA ATTIVAZIONE DELLA PARTE IN ORDINE ALL'INTERVENTO DI UN RAPPRESENTANTE DI DETTI ISTITUTI E MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI PROVENIENTI DA QUEST'ULTIMI - OMESSA ACQUISIZIONE D'UFFICIO DI INFORMAZIONI DAGLI STESSI ISTITUTI - IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - MANCATA ATTIVAZIONE DELLA PARTE IN ORDINE ALL'INTERVENTO DI UN RAPPRESENTANTE DI DETTI ISTITUTI E MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI PROVENIENTI DA QUEST'ULTIMI - OMESSA ACQUISIZIONE D'UFFICIO DI INFORMAZIONI DAGLI STESSI ISTITUTI - IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, la parte che abbia preannunciato, con l'atto introduttivo del giudizio d'appello, di volersi avvalere di informazioni degli istituti di patronato od assistenza sociale, secondo la previsione dell'art. 446 cod. proc. civ., ma non abbia poi provveduto a far intervenire all'udienza di discussione alcun rappresentante di detti istituti, né a produrre documenti scritti dai medesimi provenienti, non può dolersi della mancata adozione di provvedimenti per l'acquisizione d'ufficio di tali informazioni, ciò rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, in base ad una valutazione di necessità legittimamente esprimibile, in senso negativo, anche per implicito. (V 3392/78, mass n 392834).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 446
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)