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Sez. U, Sentenza n. 890 del 29/01/1994 (Rv. 485150 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Contestazione di infrazioni amministrative - Notificazione degli estremi della violazione da parte del funzionario dell'amministrazione che ha proceduto all'accertamento - Modalità - Mancata stesura sull'atto della relata di notifica - Mera irregolarità.
Stato
decisa il 1994-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485150-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione

In tema di contestazione di infrazioni amministrative, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981, nel disporre che la notificazione degli estremi della violazione deve avvenire secondo le leggi vigenti ed in particolare che ad essa può provvedere anche un funzionario dell'amministrazione che ha proceduto all'accertamento, con le modalità previste dal codice di procedura civile, non implica che l'adozione di siffatte modalità sia l'unica possibile, qualora il procedimento notificatorio sia attivato dal detto funzionario, il quale ha la scelta fra i vari mezzi previsti, senza essere vincolato a quello del codice di rito e senza esclusione del servizio postale, consentito dallo stesso art. 14, quarto comma, con riferimento al quale la circostanza della mancata stesura sull'atto della relata di notificazione integra una mera irregolarità priva di effetti invalidanti.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)