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Sez. 3, Sentenza n. 11698 del 03/10/1988 Ud. (dep. 01/12/1988) Rv. 179828 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO SULLA BASE DI SOLO ELEMENTO SOGGETTIVO NEGATIVO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE: OSTINAZIONE NEL NEGARE ANCHE L'EVIDENZA.*
Stato
decisa il 1988-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179828-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO SULLA BASE DI SOLO ELEMENTO SOGGETTIVO NEGATIVO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE: OSTINAZIONE NEL NEGARE ANCHE L'EVIDENZA.*

Il diniego delle attenuanti generiche può avvenire anche sulla base di un solo elemento soggettivo negativo, ma ciò può avvenire dopo un giudizio di prevalenza rispetto agli altri elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (nella specie la S.C. ha annullato, per difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, la sentenza che aveva evidenziato quale elemento negativo determinante quello della ostinazione dell'imputato nel "negare anche l'evidenza", senza operare in modo esplicito il giudizio di prevalenza, essendosi limitati i giudici ad una generica affermazione di insussistenza di elementi positivi da valutare, nonostante che la difesa li avesse espressamente indicati). (V mass n 162557; (V mass n 171597; (Conf mass n 169324).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)