Sez. 1, Sentenza n. 1196 del 13/12/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162557 - 01
IMPUTATO - IN GENERE - DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE FONDATO SULLA MANCATA CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL SILENZIO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
IMPUTATO - IN GENERE - DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE FONDATO SULLA MANCATA CONFESSIONE DELL'IMPUTATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL SILENZIO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
È illegittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con riferimento alla mancata confessione dell'imputato, poiché in tal caso l'effetto negativo del divieto si correlerebbe all'Esercizio del diritto al silenzio, con la conseguente vanificazione d'una delle più qualificanti note garantistiche della vigente legislazione processuale. (nella specie, tuttavia, è stato escluso, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa nei motivi di ricorso, che i giudici di merito, col richiamarsi al "comportamento processuale dell'imputato", avessero inteso sottolineare, in termini negativi, la mancata confessione).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)