Sez. L, Sentenza n. 2416 del 12/03/1988 (Rv. 458190 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA - RETROATTIVITÀ - LIMITI - IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE DI UNA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO RESA SULLA BASE DELL'INTERPRETAZIONE POI DISATTESA DALLA LEGGE INTERPRETATIVA ENTRATA IN VIGORE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - REIEZIONE - EFFETTI.*
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA - RETROATTIVITÀ - LIMITI - IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE DI UNA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO RESA SULLA BASE DELL'INTERPRETAZIONE POI DISATTESA DALLA LEGGE INTERPRETATIVA ENTRATA IN VIGORE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - REIEZIONE - EFFETTI.*
La retroattività della norma di interpretazione autentica comporta che un rapporto, svoltosi anteriormente all'entrata in vigore della legge interpretativa, dovrà essere regolato e disciplinato da questa ultima, sempre che non si sia formato un giudicato in ordine ad una diversa interpretazione ed applicazione della norma interpretata. Pertanto, ove sia impugnata per difetto di giurisdizione una pronuncia del consiglio di stato resa in grado d'appello, che abbia accolto nel merito l'interpretazione poi disattesa dalla legge interpretativa entrata in vigore nelle more del giudizio di Cassazione, la reiezione di tale impugnazione comporta il giudicato non solo sulla giurisdizione del giudice amministrativo, ma anche sulla statuizione di merito, ancorché contrastante con la legge interpretativa. (V 3928/86, mass n 446760; (V 6260/86, mass n 448509).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)