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Sez. L, Sentenza n. 12701 del 12/12/1995 (Rv. 495017 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE | "Ius superveniens" contenente norme retroattive - Intangibilità del giudicato - Limiti.
Stato
decisa il 1995-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495017-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE

Il giudicato sostanziale - che si verifica nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 cod. proc. civ.) incide sul diritto fatto valere (art. 2909 cod. civ.) - è - in base al principio del divieto "del ne bis in idem", che ha un fondamentale rilievo per l'ordinamento giuridico, in quanto espressione della certezza del diritto - intangibile, nei limiti di quanto forma oggetto del giudicato stesso, e cioè del dedotto e del deducibile, anche rispetto allo "ius superveniens" che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore; ne consegue che, in presenza di un giudicato sostanziale, non è sufficiente per l'instaurazione di un nuovo giudizio il mero fatto dello "ius superveniens", essendo invece necessario che la norma sopravvenuta abbia introdotto una azione nuova che, in quanto tale non può essere ricompresa nell'ambito del "deducibile" coperto dal giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)