Sez. L, Sentenza n. 1778 del 08/02/2001 (Rv. 543725 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Durata del rapporto lavorativo - Libertà di prova, ex sentenza Corte Cost. n. 568 del 1989 - Limiti - Data di instaurazione risultante da documento - Prova orale intesa a dimostrare l'esistenza del rapporto in epoca precedente - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA
Ai fini della costituzione della rendita prevista dall'art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338 in ipotesi di omesso versamento dei contributi assicurativi e di avvenuta prescrizione dei medesimi, la regola secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo - introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 568 del 1989 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 13 nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro, non consente di provare con ogni mezzo la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione) - deve essere circoscritta al caso in cui un documento provi l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire da una certa epoca (essendo consentito utilizzare tutti i mezzi di prova al fine di stabilirne la durata a partire da quella data) oppure provi soltanto che lo stesso rapporto era esistente al tempo di formazione del documento (essendo possibile in tal caso provare che era stato instaurato già in epoca precedente), ma non può essere estesa all'ipotesi in cui la data del documento è certa ed è certa altresì, secondo il contenuto dello stesso documento, l'epoca di costituzione del rapporto; in tale ipotesi, infatti, la prova orale, intesa a dimostrare che il rapporto lavorativo era esistente in epoca precedente alla data indicata nel documento, proverebbe contro l'atto scritto, annientandone in pratica l'effetto probatorio, in contrasto con l'esigenza di bilanciamento fra gli opposti interessi perseguita dal giudice delle leggi con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962 "in parte qua".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Costituzione art. 24, Costituzione art. 38, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)