Sez. L, Sentenza n. 12552 del 27/08/2003 (Rv. 566311 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Esistenza del rapporto lavorativo - Sentenza Corte Cost. n. 568 del 1989 - Effetti - Prova scritta di data certa - Finalità della data certa - Fattispecie in tema di prova orale intesa a dimostrare la data del rilascio del documento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA
Ai fini della costituzione della rendita prevista dall'art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338 nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.568 del 1989, la necessità della prova scritta di data certa (comprovabile a norma dell'art. 2704, terzo comma cod. civ.) relativa all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato non implica che il documento debba esser stato formato nel corso del rapporto di lavoro o al termine di esso, giacché la finalità della data certa non è quella di dare certezza temporale ai fatti oggetto della dichiarazione, ma di rendere riferibile con sicurezza la dichiarazione a chi ne risulta autore e di fissare il momento temporale della stessa. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la richiesta di prova testimoniale articolata dal lavoratore per dimostrare la data di rilascio di una dichiarazione del datore di lavoro)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)