Sez. 5, Sentenza n. 28698 del 14/04/2015 Ud. (dep. 06/07/2015) Rv. 264850 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE | Atti consultabili dal consulente tecnico - Criteri di individuazione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE
Il consulente tecnico può prendere visione, nell'espletamento della sua attività, di tutti gli atti astrattamente acquisibili al fascicolo per il dibattimento, anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto utilizzabile la consulenza tecnica disposta dal P.M., ancorché il consulente avesse consultato scritture contabili e documentazione della società fallita non presenti nel fascicolo delle indagini preliminari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)