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Sez. 3, Sentenza n. 809 del 04/12/2008 Ud. (dep. 13/01/2009) Rv. 242283 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Atti consultabili dal perito - Individuazione.
Stato
decisa il 2008-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242283-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI

In tema d'attività peritali, gli atti di cui il perito può prendere visione su autorizzazione del giudice sono non soltanto quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma anche quelli "dei quali la legge prevede l'acquisizione" al fascicolo medesimo, ossia gli atti suscettibili di farvi legittimamente ingresso nel corso del giudizio anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)