Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 25/11/1989 (Rv. 464344 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VENDITA IN BLOCCO - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VENDITA IN BLOCCO - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392, per pretesa disparità di trattamento, nella disciplina del diritto di prelazione, tra conduttori di immobili ad uso non abitativo, a seconda che venga posto in vendita dal proprietario-locatore soltanto il singolo immobile locato ovvero un complesso immobiliare di cui l'immobile locato faccia parte, trovando la diversa disciplina con riguardo alla correlativa spettanza o meno del diritto al conduttore una giustificazione valida nella diversità di situazioni tra le due ipotesi considerate. (V 5730/84, mass n 437408; (V 6256/83, mass n 431014).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)