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Sez. 2, Sentenza n. 1510 del 22/05/1974 (Rv. 369634 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE FISSA - LAVORO NELLE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO FESTIVO - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1974-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369634-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE FISSA - LAVORO NELLE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO FESTIVO - SPETTANZA.*

Agli agenti dipendenti da aziende di trasporti pubblici in concessione retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera in giorni di festivita infrasettimanali, nei quali avrebbero avuto diritto al riposo festivo, spetta la maggiorazione per il lavoro festivo cosi come e stabilito per i lavoratori retribuiti non in misura fissa. (Conf 3012'72, mass n 360770).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)