Sez. L, Sentenza n. 1182 del 28/03/1975 (Rv. 374613 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO DURANTE LE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO FESTIVO - SPETTANZA - CLAUSOLE CONTRARIE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - NULLITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO DURANTE LE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO FESTIVO - SPETTANZA - CLAUSOLE CONTRARIE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - NULLITA.*
Ai lavoratori retribuiti in misura fissa - e tali sono gli agenti di aziende di trasporti pubblici in concessione (cosiddetti autoferrotranvieri) - che prestino la loro opera nei giorni di festivita infrasettimanali nei quali avrebbero avuto diritto di astenersi dal lavoro, spetta la maggiorazione per il lavoro festivo, cosi come e stabilito per i lavoratori retribuiti non in misura fissa. Trattandosi di un diritto soggettivo irrinunziabile, e nulla, ai sensi dell'art 1418 cod civ, ogni contraria pattuizione dei contratti collettivi. (Conf 3012/72, mass n 360770; 3600/69, mass n 343798; 1225/59; (Conf 978/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)