Sez. L, Sentenza n. 972 del 07/02/1985 (Rv. 439126 - 01)
DECADENZA - CONVENZIONALE - ECCESSIVA DIFFICOLTÀ DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - CLAUSOLE DI DECADENZA CONTENUTE IN CONTRATTI COLLETTIVI INDIVIDUALI O IN REGOLAMENTI AZIENDALI - VALIDITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - CRITERI - FATTISPECIE.*
DECADENZA - CONVENZIONALE - ECCESSIVA DIFFICOLTÀ DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - CLAUSOLE DI DECADENZA CONTENUTE IN CONTRATTI COLLETTIVI INDIVIDUALI O IN REGOLAMENTI AZIENDALI - VALIDITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO RELATIVO - CRITERI - FATTISPECIE.*
Ai sensi dell'art. 2965 cod. civ., le clausole di decadenza contenute in contratti collettivi o individuali o in regolamenti aziendali sono valide allorché i termini da esse previsti non rendano eccessivamente difficile al lavoratore l'Esercizio del diritto, e il relativo accertamento - riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato - deve essere compiuto non in relazione alla maggiore o minore brevità del termine in generale, valutato obiettivamente con decisione assoluta ed aprioristica, bensì in rapporto al singolo lavoratore che deve svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza ed alle contingenti circostanze di fatto in cui egli si trova al tempo dell'Esercizio del diritto. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che il termine di novanta giorni dal conseguimento della laurea, previsto, dal regolamento per il personale del Banco di Napoli, per la presentazione - a determinati fini - della domanda di riscatto degli anni universitari, fosse congruo, tenuto conto dell'impegno richiesto da tale pratica, in rapporto alla posizione della dipendente in aspettativa per infermità). (V 926/74, mass n 368831).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2965, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)