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Sez. L, Sentenza n. 153 del 13/01/1988 (Rv. 456779 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - QUALIFICA O CATEGORIA CONVENZIONALE - ATTRIBUZIONE AL LAVORATORE IN RELAZIONE ALLE MANSIONI SVOLTE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456779-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - QUALIFICA O CATEGORIA CONVENZIONALE - ATTRIBUZIONE AL LAVORATORE IN RELAZIONE ALLE MANSIONI SVOLTE - CRITERI.*

L'art. 2095 (vecchio testo) cod. civ., pur prevedendo tre categorie fondamentali di lavoratori subordinati (dirigenti, amministrativi o tecnici, impiegati ed operai), consente di determinare contrattualmente le mansioni di ciascuna categoria e - nell'ambito della stessa categoria - di porre posizioni differenziate per qualifiche e gradi, ai sensi dell'art. 96 disp. Att. Dello stesso codice, secondo l'importanza dell'impresa. Pertanto, al fine di stabilire se una qualifica o categoria convenzionale, cioè inversa da quelle (cosiddette legali) previste dalla citata norma, spetti o meno al lavoratore in relazione alle mansioni svolte, il giudice deve tener conto dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva - la cui interpretazione è censurabile in Sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione - e raffrontare quindi l'attività concretamente svolta dal lavoratore a quella che, in base a quanto previsto (direttamente o per relationem) dalla volontà contrattuale, è propria del livello professionale considerato. (V 4289/86, mass n 447057; (V 1667/86, mass n 445010; (V 2203/85, mass n 440082; (V 1089/85, mass n 439220; (V 731/85, mass n 438942).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)