Sez. 4, Sentenza n. 24352 del 01/10/2002 Cc. (dep. 05/06/2003) Rv. 226054 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Imputazione coatta - Iscrizione di nuovo soggetto a registro notizie reato - Formulazione del capo di imputazione - Violazione del diritto di difesa - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
In tema di imputazione coattiva ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. la imposizione da parte del g.i.p. dell'iscrizione di un nuovo soggetto a registro notizie di reato nonché la formulazione dell'imputazione nei suoi confronti viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., in quanto, in questo modo, l'interessato non ha potuto esercitare tutte le attività difensive caratteristiche della fase delle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)