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Sez. 1, Sentenza n. 4073 del 13/07/1979 (Rv. 400573 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - REQUISITI - COSCIENZA E VOLONTARIETA DEL MENDACIO O DELLA RETICENZA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400573-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - REQUISITI - COSCIENZA E VOLONTARIETA DEL MENDACIO O DELLA RETICENZA - SUFFICIENZA.*

Al fine dell'annullabilita del contratto di Assicurazione, a norma dell'art 1892 cod civ, per dolo dell'assicurato nelle dichiarazioni inesatte o reticenti rese al momento della conclusione del contratto stesso, su circostanze a lui note ed influenti sulla valutazione del rischio da parte dell'assicuratore, non si richiedono veri e propri raggiri, od altri mezzi fraudolenti, ma sono sufficienti la coscienza e la volontarieta del mendacio o della reticenza. (V 642/77, mass n 384207).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)