Sez. 3, Sentenza n. 8352 del 13/11/1987 (Rv. 455924 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - DOLO - NOZIONE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - DOLO - NOZIONE.*
Ai fini della configurabilità del dolo quale causa di annullabilità del contratto di Assicurazione ai sensi dell'art. 1892 cod. civ. non sono necessari artifici od altri mezzi fraudolenti, quali sono richiesti dall'art. 1439, primo comma, cod. civ. per l'annullabilità in genere dei contratti, ma è sufficiente la volontarietà delle dichiarazioni mendaci o della reticenza dell'assicurato con riguardo a circostanze determinanti per il consenso dell'assicuratore. (Conf 5503/81, mass n 416203; (Conf 4073/79, mass n 400573; (Conf 642/77, mass n 384207).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1892
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)