Sez. 3, Sentenza n. 4682 del 12/05/1999 (Rv. 526203 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE | Elemento soggettivo - Configurabilità - Condizioni.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE
L'elemento soggettivo per l'annullamento del contratto di assicurazione a norma dell'art. 1892 cod. civ. non richiede necessariamente artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la volontarietà e la consapevolezza delle dichiarazioni mendaci o della reticenza dell'assicurato con riguardo a circostanze determinanti per il consenso dell'assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1892
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)