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Sez. 3, Sentenza n. 4682 del 12/05/1999 (Rv. 526203 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE | Elemento soggettivo - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526203-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE

L'elemento soggettivo per l'annullamento del contratto di assicurazione a norma dell'art. 1892 cod. civ. non richiede necessariamente artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la volontarietà e la consapevolezza delle dichiarazioni mendaci o della reticenza dell'assicurato con riguardo a circostanze determinanti per il consenso dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)