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Sez. 2 - , Sentenza n. 38566 del 06/03/2019 Cc. (dep. 18/09/2019) Rv. 277516 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Parziale trasmissione al tribunale del riesame degli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari - Possesso da parte del medesimo tribunale di tutti gli atti già inviati dal pubblico ministero in relazione al medesimo procedimento - Perdita di efficacia della misura cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277516-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

La trasmissione parziale al tribunale del riesame degli atti già trasmessi al giudice per le indagini preliminari non vale a configurare inottemperanza al disposto di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. - alla quale l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. ricollega la perdita di efficacia della misura cautelare - qualora il medesimo tribunale sia già in possesso degli atti del procedimento per la ragione, nota alla difesa, che essi siano stati già trasmessi dal pubblico ministero a seguito della proposizione di altro ricorso relativo al medesimo procedimento. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, stante il principio di effettività delle garanzie processuali, l'ulteriore trasmissione di tutti gli atti non comporterebbe alcun vantaggio per l'imputato così come la sua omissione non comporta alcun pregiudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)