diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008) Rv. 239699 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale - Automatica inefficacia della misura - Esclusione - Valutazione della resistenza del provvedimento cautelare anche in mancanza degli atti non trasmessi - Necessità.
Stato
decisa il 2008-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239699-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali, l'omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)