Sez. L, Sentenza n. 2784 del 14/05/1979 (Rv. 399091 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 413, SECONDO COMMA, COD PROC CIV - INAPPLICABILITA - UNICO CRITERIO DI DETERMINAZIONE - LUOGO DELLA SEDE DEL DATORE DI LAVORO O DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 413, SECONDO COMMA, COD PROC CIV - INAPPLICABILITA - UNICO CRITERIO DI DETERMINAZIONE - LUOGO DELLA SEDE DEL DATORE DI LAVORO O DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO.*
In materia di Competenza territoriale nel processo di lavoro, il criterio di collegamento della dipendenza "alla quale e addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto" (art 413, comma secondo, cod proc civ) non e applicabile agli agenti (art 409 n 3, cod proc civ), i quali, essendo autonomi imprenditori, non sono ne "addetti" ne prestano la loro opera alle dipendenze del datore di lavoro. Pertanto, nei rapporti di Agenzia, l'unico criterio di Determinazione della Competenza territoriale e quello del luogo in cui ha Sede la ditta convenuta (art 18 cod proc civ) ovvero in cui e sorto il contratto, ai sensi dell'art 20 cod proc civ. (V 2432/77, mass n 386149).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)