diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9883 del 13/05/2016 (Rv. 639723 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI | Corte di cassazione - Art. 84 del d.P.R. n. 570 del 1960 - Decisione del merito del ricorso - Necessità - Deduzione di vizi di motivazione in fatto - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639723-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI

Nel giudizio ordinario di legittimità, la decisione del merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., è consentita solo quando non siano necessarie ulteriori verifiche in fatto, potendo la S.C. sindacare unicamente la corretta qualificazione giuridica dei fatti come accertati dal giudice di merito. Nel giudizio elettorale, invece, la decisione di merito è necessaria, prevedendosi che la Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo (art. 84 d.P.R. n. 570 del 1960, come modificato dall'art. 4 della l. n. 1147 del 1966), sicchè deve ritenersi che non siano ivi deducibili vizi della motivazione in fatto, dovendo il sindacato della Corte fondarsi esclusivamente sul giudizio di fatto già compiuto con la sentenza impugnata, incensurabile da parte di un giudice pacificamente privo di poteri istruttori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 84 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 12, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)