Sez. 1, Sentenza n. 22346 del 18/10/2006 (Rv. 592767 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Poteri della Corte - Riesame diretto dei fatti - Ammissibilità - Conseguenze - Difetto di motivazione - Censura - Irrilevanza.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE
Nei ricorsi in materia elettorale la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata non è inammissibile, ma di per sé irrilevante, in quanto in detti giudizi, come si desume dall'art. 4 della legge n. 1147 del 1966, la Corte di Cassazione è giudice, non solo di legittimità, ma anche di merito e a tal fine dispone, nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi, di poteri di diretta cognizione e analisi dei fatti di causa, indipendentemente dalla valutazione operatane dal giudice di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)