Sez. 1, Sentenza n. 6298 del 19/03/2014 (Rv. 629950 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE | Giudizio elettorale - Poteri di merito assegnati alla Corte di cassazione - Conseguenze in tema vizio di motivazione - Censura - Irrilevanza - Vincoli per il giudice di rinvio - Portata - Fattispecie in tema di spese sostenute per la campagna elettorale.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE
Nei ricorsi in materia elettorale la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata non è inammissibile, ma di per sé irrilevante, in quanto, come si desume dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, la Corte di cassazione può, nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi e ritualmente riprodotte, riesaminare direttamente la controversia a prescindere dalla motivazione addotta dal giudice di merito. Ne consegue che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio resta "pleno iure" vincolato alle valutazioni della Corte di cassazione anche con riguardo alle indicazioni sul significato da attribuire agli elementi di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello, che, in sede di rinvio, invece di procedere all'effettiva verifica delle spese sostenute dal consigliere eletto, gravando quest'ultimo o nominando un c.t.u., aveva rimesso in discussione il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del cittadino elettore ricorrente, già dato per soddisfatto dalla sentenza con cui era stato disposto il rinvio).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)