Sez. L, Sentenza n. 612 del 19/01/1993 (Rv. 480327 - 01)
Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Costituzione in mora | Requisiti soggettivo ed oggettivo - Portata - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Costituzione in mora
Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. L'accertamento di tali requisiti costituisce indagine di fatto, riservato all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)