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Sez. 1, Sentenza n. 2633 del 09/02/2005 (Rv. 582606 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - CAPACITÀ PROCESSUALE | Verbale di contestazione di infrazione al codice della strada elevato dai Carabinieri - Opposizione - Legittimazione passiva - Dell'Arma dei Carabinieri o delle articolazioni della stessa (nella specie, Regione Carabinieri Lazio) - Esclusione - Del Ministero dell'Interno - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582606-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - CAPACITÀ PROCESSUALE

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada elevato da un reparto dei Carabinieri, la legittimazione passiva va riconosciuta non già all'Arma dei Carabinieri, nè ad una articolazione territoriale della stessa (nella specie, Regione Carabinieri Lazio), ma al Ministro dell'Interno, dal quale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del codice della strada, dipende funzionalmente l'Arma nello svolgimento dei suoi compiti di pubblica sicurezza.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 11, Cod. Strada art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)