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Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 17/09/2004 (Rv. 577605 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Verbale di contestazione redatto dai Carabinieri - Opposizione - Legittimazione passiva - Del prefetto - Configurabilità - Esclusione - Del Ministro dell'interno - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577605-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta alle singole amministrazioni centrali cui appartengono i vari corpi di polizia abilitati alla contestazione, con la conseguenza che, ove il processo verbale sia stato elevato dai Carabinieri, legittimato passivo a resistere all'opposizione (e legittimato a ricorrere o a resistere nell'eventuale successivo giudizio di cassazione) è il Ministro dell'interno (da cui dipende, ai fini considerati, il personale dell'Arma dei Carabinieri) e non il prefetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Strada art. 149, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 149, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)