diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15245 del 03/12/2001 (Rv. 550772 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - CAPACITÀ PROCESSUALE | Verbale di contestazione di infrazione del Cod. str. elevato dai C.C. - Opposizione - Legittimazione passiva - Autorità di vertice - Alternativa - Del Ministro dell'Interno - Legittimazione concorrente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550772-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - CAPACITÀ PROCESSUALE

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso l'ordinanza - ingiunzione del Prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 cod. strada), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della Difesa) sia al Ministero dell'Interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché ha il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)