diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1438 del 10/05/1968 (Rv. 333085 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO -INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI- SUCCESSIVE SEDUTE - AVVISO ALLE PARTI - NECESSITA- INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333085-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO -INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI- SUCCESSIVE SEDUTE - AVVISO ALLE PARTI - NECESSITA- INSUSSISTENZA.*

L'Obbligo della comunicazione alle parti sussiste per il consulente d'ufficio solo per il giorno, l'ora ed il luogo di inizio delle operazioni, e non anche per le successive sedute ed operazioni, essendo le parti tenute a seguire con diligenza lo svolgimento delle indagini tecniche.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)