Sez. 1, Sentenza n. 825 del 29/01/1988 (Rv. 457221 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI ASSICURARE I RISCHI DIVERSI DA QUELLI DI VOLO - STIPULAZIONE DI POLIZZA CON SOCIETÀ PRIVATA DI ASSICURAZIONE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI ASSICURARE I RISCHI DIVERSI DA QUELLI DI VOLO - STIPULAZIONE DI POLIZZA CON SOCIETÀ PRIVATA DI ASSICURAZIONE - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti di compagnia di navigazione aerea, il dovere del datore di lavoro di assicurare i rischi diversi da quelli di volo, contemplato dall'art. 935 terzo comma cod. nav. (sostitutivo della previgente normativa dell'art. 266 del R.d. 11 gennaio 1925 n. 356), con il richiamo della legislazione speciale sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, non comporta la obbligatoria esclusione di limiti massimi per l'indennizzo e può essere osservato anche mediante stipulazione di polizza con società privata di Assicurazione, ove ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva e la polizza medesima si uniformi ai patti di tale contrattazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 935 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1329, Regio Decr. 11/01/1925 num. 356 art. 266, Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)