Sez. 1, Sentenza n. 1961 del 22/12/1980 Ud. (dep. 09/03/1981) Rv. 147968 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO PREVISTO DALLA LEGGE SUL CONTROLLO DELLE ARMI - IMPUTATO ARRESTATO - PROTRAZIONE DELLA CUSTODIA PREVENTIVA OLTRE IL QUARANTESIMO GIORNO - NULLITA DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO PREVISTO DALLA LEGGE SUL CONTROLLO DELLE ARMI - IMPUTATO ARRESTATO - PROTRAZIONE DELLA CUSTODIA PREVENTIVA OLTRE IL QUARANTESIMO GIORNO - NULLITA DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La circostanza che il giudizio direttissimo atipico obbligatorio previsto dall'art 2 della legge n 497 del 1974 sia stato celebrato quando lo stato di custodia preventiva dell'imputato abbia superato il termine di quaranta giorni non determina la nullita del giudizio stesso. (la Cassazione ha chiarito che il giudizio direttissimo atipico disciplinato dalla legge citata e subordinato al rispetto del termine suddetto, imposto, in via generale, dalle norme sulla durata della custodia preventiva, di guisa che la disponibilita dell'imputato arrestato, da parte del procuratore della Repubblica, non puo superare tale termine ma che dalla violazione di tale norma non puo discendere alcun diritto dell'imputato, trattandosi di una mera irregolarita formale che, a parte eventuali sanzioni disciplinari, non produce nullita sugli Atti del procedimento). (Conf Cass, sez prima, 10 dicembre 1980, pezzuto ed altri; contra mass n 138831; V, altresi, mass nn 145313, 142786, 140218, 140006, 139355, 137948, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)