Sez. 1, Sentenza n. 412 del 24/02/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163910 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - ISTRUTTORIA COMPLETATA OLTRE IL 40 GG. DALLA DATA DELLA DETENZIONE - RITO SPECIALE - ESCLUSIONE - EFFETTI - DIBATTIMENTO - RINVIO DEGLI ATTI AL G.I. - LEGITTIMITÀ.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - ISTRUTTORIA COMPLETATA OLTRE IL 40 GG. DALLA DATA DELLA DETENZIONE - RITO SPECIALE - ESCLUSIONE - EFFETTI - DIBATTIMENTO - RINVIO DEGLI ATTI AL G.I. - LEGITTIMITÀ.*
Nel caso di giudizio direttissimo atipico come quello previsto dalla legge n. 497 del 1974 il mancato completamento delle acquisizioni istruttorie entro il quarantesimo giorno dalla data della detenzione si risolve in un ostacolo all'adozione del rito speciale, anche se di generale previsione, attraverso l'Obbligo imposto, in tal caso, al P.m. di investire il G.i. Dell'istruzione formale. Infatti, il trasferimento del processo a tale organo, che è richiesta da ragioni attinenti all'istituto della carcerazione, priva il P.m. della disponibilità giuridica del procedimento, facendo venir meno il presupposto stesso di ogni sua possibile, diretta iniziativa, intesa ad investire con proprio atto devolutivo il tribunale. Pertanto, una volta instaurato un simile giudizio dopo il quarantesimo giorno dalla detenzione, legittimamente il tribunale ne rifiuterà la celebrazione, trattenuto contra legem dal P.m. e potendo di esso disporre legalmente solo il G.i.. (V mass n 147968; (V mass n 145313; (V mass n 147960; (V mass n 142786).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)