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Sez. 5, Sentenza n. 46513 del 14/07/2014 Ud. (dep. 11/11/2014) Rv. 261036 - 01

IMPUGNAZIONI - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE) | Condanna impugnata dall'imputato sul punto della responsabilità - Effetti - Passaggio in giudicato del relativo capo - Esclusione - Rilevabilità l'estinzione del reato per prescrizione per effetto dell'esclusione di una circostanza aggravante da parte del giudice dell'impugnazione - Possibilità.
Stato
decisa il 2014-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261036-01

IMPUGNAZIONI - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE)

Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza - nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli- e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, l'impugnazione proposta dall'imputato sul punto della sentenza relativo alla affermazione della sua responsabilità non comporta il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla sussistenza di una circostanza aggravante, al cui esame, quindi, il giudice è tenuto al fine di verificare, ex art. 129 cod. proc. pen., l'eventuale estinzione per prescrizione del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)