Sez. 3, Sentenza n. 15408 del 10/08/2004 (Rv. 575930 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Servizio di scuolabus gestito dal comune e dato in appalto a privati -Danni ai minori fruitori del servizio - Responsabilità del soggetto incaricato dell'espletamento - Responsabilità del Comune - Condizioni e limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Qualora l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo "scuolabus" sia stato dato in appalto ad un privato dal comune, quest'ultimo, esso quale committente non può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da uno dei minori fruitori del servizio, del quale sia stato ritenuto responsabile l'autista del mezzo, a meno che non siano riscontrabili a carico del suddetto comune specifiche violazioni del principio del "neminem laedere", quali il tralasciare completamente ogni sorveglianza sulle modalità di esecuzione del servizio, ovvero non sia configurabile una responsabilità per culpa in eligendo, per aver affidato lo svolgimento del servizio ad una impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente o infine quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del rapporto abbia agito da "nudus minister", privo di qualsiasi autonomia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'affermare la responsabilità dell'autista dell'automezzo, escludeva ogni responsabilità del comune in relazione ai danni subiti da una bambina di sette anni che, pur in assenza di alcuno dei suoi parenti alla fermata dello scuolabus, era stata fatta discendere da sola dal mezzo ed aveva compiuto da sola l'attraversamento stradale necessario per raggiungere la propria abitazione, situata di fonte alla fermata del pulmino, venendo investita da una autovettura).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)